(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
                - n. 45 Ordinario del 26 maggio 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007,  n.  13
  "Organizzazione del  sistema   turistico  laziale.  Modifiche  alla
  legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni
  a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
  amministrativo) e successive modifiche" 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 1 della 1.r. 13/2007 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) le parole: "e di  ciascuna  delle  sue  parti"
sono sostituite dalle seguenti: "in tutti i suoi segmenti"; 
    b) alla lettera d) dopo  le  parole:  "sostenibile  di  tutto  il
territorio regionale" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  favorendo  la
crescita occupazionale"; 
    c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      "e)  favorire  il  rafforzamento  strutturale  del  sistema  di
offerta  turistica  e  della  sua  qualita'   anche   attraverso   la
qualificazione e formazione degli  operatori,  dei  servizi  e  delle
strutture;"; 
    d) alla  lettera  g)  le  parole:  "storico,  monumentale,"  sono
soppresse e le parole: "e culturale" sono sostituite dalle  seguenti:
", culturale ed enogastronomico"; 
    e) alla lettera h le parole: "una politica di  gestione  unitaria
della costa" sono sostituite dalle seguenti: "politiche di gestione e
di salvaguardia unitarie della costa"; 
    f) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      "i) promuovere  il  turismo  montano  e  lacuale,  valorizzando
l'immagine e l'economia della montagna e dei laghi;"; 
    g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
      "m) promuovere il turismo sociale, favorendone la  fruibilita',
con particolare riferimento  alle  persone  con  ridotte  o  impedite
capacita' motorie, cognitive e sensoriali, ai giovani  e  alla  terza
eta'  anche  attraverso  iniziative  che   favoriscono   l'inclusione
socio-lavorativa di soggetti svantaggiati;"; 
    h) alla lettera n) dopo le parole: "stabilizzazione  del  mercato
del  lavoro,"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  la  lotta  al
precariato,"; 
    i) dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti: 
      "o bis) riconoscere il ruolo strategico del turismo  all'aperto
per lo sviluppo economico, sociale,  occupazionale  della  Regione  e
sostenere il  ruolo  delle  imprese  operanti  in  tale  settore  con
particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese; 
      o  ter)  adeguare  l'offerta  turistica  ai   mutamenti   della
domanda.".